ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1.    Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

        A) Necessità dell'intervento normativo.

        Il ricorso ad un atto con forza di legge si rende necessario perché l'Accordo in questione prevede la possibilità di ricorrere ad un Tribunale arbitrale ad hoc, secondo la procedura stabilita dall'articolo 10, così ricadendo nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione.

        B)  Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l'ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
        In conclusione, l'Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti in vigore e non comporta - oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione - norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

2.    Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        A)  Individuazione delle nuove definizioni introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Le definizioni dei termini contenuti nell'Accordo sono indicate nell'articolo 1. Esse non sono innovative.

        B)  Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto; ricorso alla tecnica della novella legislativa; individuazione degli effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo.

        L'Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Guatemala, ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell'Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall'Italia e dagli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

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